IL TRIBUNALE Visti gli atti della causa d'appello proposta dalla regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale contro Mazzi Otello contumace, nonche' La Fiduciaria S.p.a. di assicurazioni, in persona del commissario, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del pretore di Bibbiena resa inter partes in data 4 novembre 1983; Premesso che la regione Toscana con citazione notificata in data 23 febbraio 1983 aveva convenuto innanzi il pretore di Bibbiena sia Mazzi Otello sia l'assicuratore di questi per sentirli condannare in solido al pagamento in favore dell'ente regione medesimo della somma di L. 250.000 (oltre rivalutazione monetaria e spese) erogata dall'ospedale di Bibbiena per cure prestate a tale Bacci Ferruccio ricoverato per lesioni riportate in loc. Groppino di Chiusi della Verna in data 14 luglio 1979 a seguito di collisione tra il suo ciclomotore e un'autovettura pilotata dal Mazzi Otello; Premesso che nella contumacia del Mazzi e sulla eccezione di prescrizione proposta dalla societa' assicuratrice il pretore di Bibbiena con sentenza 4-11 novembre 1983, ritenuta la ricorrenza dell'ipotesi di azione risarcitoria derivante da circolazione stradale, pertanto assoggettabile alla prescrizione breve biennale di cui all'art. 2947 del cod. civ. nonche' la ricorrenza della ipotesi di surrogazione legale della regione nelle regioni della parte danneggiata in forza dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, secondo cui il danno per le cure mediche deve essere rimborsato direttamente all'ente che le ha sostenute, ravvisava l'applicabilita' alla specie della prescrizione biennale e pertanto respingeva la domanda con l'aggravio delle spese a carico della regione Toscana; Premesso ancora che la regione Toscana con atto notificato per posta il 16 gennaio 1984 alla compagnia assicuratrice e il 18 gennaio 1984 al Mazzi, ha proposto appello avverso detta sentenza assumendone la erroneita' per la impossibile individuazione nella specie della ipotesi di surrogazione non sussistendo alcun danno per il cittadino ricoverato in ordine alle prestazioni mediche e sanitarie, assicurate dal servizio sanitario nazionale, onde la questione dovrebbe essere essenzialmente riguardata alla stregua dell'art. 9 della legge della regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, che regola l'azione di rivalsa per dette spese quale autonomo diritto del servizio sanitario e, per esso, della regione; Rilevato che la citata norma della legge regionale testualmente suona: "ove il ricovero dei soggetti di cui all'art. 3 sia causato da infermita' e lesioni attribuibili alla responsabilita' di terzi, l'ente ricoverante notifica al responsabile e al suo eventuale assicuratore, in quanto conosciuti, l'avvenuto ricovero e la dimissione, nonche' l'importo dovuto per il periodo di degenza, con invito ad effettuare il pagamento alla regione. La notifica in ogni caso deve essere inviata alla Giunta regionale che esercita l'azione di rivalsa"; Rilevato che, a parte tale norma, non puo' con certezza affermarsi che detta rivalsa, per quanto concerne l'assicuratore del danneggiante, possa essere riferita all'art. 4 della legge n. 39/1977, invocata dal pretore in cui viene stabilito il rimborso diretto alle regioni del danno per le cure mediche e, prima ancora, all'art. 12 del d.-l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale venivano trasferiti alle regioni i compiti in materia ospedaliera degli enti previdenziali; posto che successivamente l'adozione del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) ha radicalmente modificato il sistema con la eliminazione degli enti previdenziali, essendo quello delle cure mediche e sanitarie un diritto soggettivo del cittadino in ordine al quale non assume rilevanza alcuna l'origine e la natura della malattia e delle lesioni; Rilevato, inoltre, che oltre che all'assicuratore il ristoro della spesa viene richiesto anche al presunto responsabile Mazzi Otello nei confronti del quale non si porrebbe neppure il richiamo all'art. 4 della legge n. 39/1977, ditalche' sarebbe rilevante nei confronti di questi soltanto la norma di cui all'art. 9 della legge della regione Toscana n. 10/1975 sopra integralmente riportata; Ritenuto che, di conseguenza, detta norma regionale si porrebbe come creatrice del diritto al recupero delle spese sanitarie e, quindi, correlativamente, dell'obbligazione del pagamento a carico del responsabile dell'evento da cui la malattia e le lesioni; in sostanza derivando da tale norma la modifica o l'ampliamento delle ipotesi di responsabilita' per fatto dannoso di cui agli artt. 2043 e segg. del cod. civ.; che sia in tal senso, sia in ogni senso, la norma della legge regionale in discorso appare in contrasto con la norma dell'art. 117 della Costituzione in cui e' affidata alla legislazione regionale la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera alla quale non puo' ricondursi qualsiasi altra situazione, seppure collegata, come quella relativa alla responsabilita' per danni o, comunque, alla ripartibilita' delle spese sanitarie e ripetitibilita' a carico di altri soggetti essendo invece la legislazione regionale vincolata, per effetto dello stesso art. 117 della Costituzione al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nonche' ad evitare il contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni; che l'introduzione del principio suddetto ad opera di una regione: o produrrebbe l'eguale applicazione anche in favore di ogni altro ente regione indipendentemente dalle singole previsioni legislative regionali, con cio' assumendo valore nazionale, o produrrebbe diseguaglianza di trattamento tra cittadini a seconda della regione interessata (in base alla localizzazione della spedalizzazione rimborsabile); Ritenuto pertanto la necessita' di deferire la questione al vaglio del giudice costituzionale;