IL TRIBUNALE
   Visti gli atti della causa d'appello proposta dalla regione Toscana
 in persona del presidente della giunta regionale contro Mazzi  Otello
 contumace,  nonche' La Fiduciaria S.p.a. di assicurazioni, in persona
 del commissario, avente ad oggetto: appello avverso la  sentenza  del
 pretore di Bibbiena resa inter partes in data 4 novembre 1983;
    Premesso  che  la regione Toscana con citazione notificata in data
 23 febbraio 1983 aveva convenuto innanzi il pretore di  Bibbiena  sia
 Mazzi  Otello sia l'assicuratore di questi per sentirli condannare in
 solido al pagamento in favore dell'ente regione medesimo della  somma
 di  L.  250.000  (oltre  rivalutazione  monetaria  e  spese)  erogata
 dall'ospedale di Bibbiena per cure prestate a  tale  Bacci  Ferruccio
 ricoverato  per  lesioni  riportate  in loc. Groppino di Chiusi della
 Verna in data 14 luglio 1979 a  seguito  di  collisione  tra  il  suo
 ciclomotore e un'autovettura pilotata dal Mazzi Otello;
    Premesso  che  nella  contumacia  del  Mazzi  e sulla eccezione di
 prescrizione proposta dalla  societa'  assicuratrice  il  pretore  di
 Bibbiena  con  sentenza  4-11  novembre  1983, ritenuta la ricorrenza
 dell'ipotesi  di  azione  risarcitoria  derivante   da   circolazione
 stradale, pertanto assoggettabile alla prescrizione breve biennale di
 cui all'art. 2947 del cod. civ. nonche' la ricorrenza  della  ipotesi
 di  surrogazione  legale  della  regione  nelle  regioni  della parte
 danneggiata in forza dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39,
 secondo  cui  il  danno  per  le  cure mediche deve essere rimborsato
 direttamente all'ente che le ha sostenute, ravvisava l'applicabilita'
 alla  specie  della  prescrizione  biennale  e pertanto respingeva la
 domanda con l'aggravio delle spese a carico della regione Toscana;
    Premesso  ancora  che  la  regione Toscana con atto notificato per
 posta il 16 gennaio 1984 alla compagnia assicuratrice e il 18 gennaio
 1984 al Mazzi, ha proposto appello avverso detta sentenza assumendone
 la erroneita' per la impossibile individuazione  nella  specie  della
 ipotesi  di surrogazione non sussistendo alcun danno per il cittadino
 ricoverato in ordine alle prestazioni mediche e sanitarie, assicurate
 dal  servizio  sanitario nazionale, onde la questione dovrebbe essere
 essenzialmente riguardata alla stregua dell'art. 9 della legge  della
 regione  Toscana  3  febbraio  1975,  n.  10,  che regola l'azione di
 rivalsa per dette spese quale autonomo diritto del servizio sanitario
 e, per esso, della regione;
    Rilevato  che  la  citata norma della legge regionale testualmente
 suona: "ove il ricovero dei soggetti di cui all'art. 3 sia causato da
 infermita'  e  lesioni  attribuibili  alla  responsabilita' di terzi,
 l'ente ricoverante  notifica  al  responsabile  e  al  suo  eventuale
 assicuratore,   in   quanto  conosciuti,  l'avvenuto  ricovero  e  la
 dimissione, nonche' l'importo dovuto per il periodo di  degenza,  con
 invito  ad  effettuare il pagamento alla regione. La notifica in ogni
 caso deve essere inviata alla Giunta regionale che esercita  l'azione
 di rivalsa";
    Rilevato che, a parte tale norma, non puo' con certezza affermarsi
 che  detta  rivalsa,   per   quanto   concerne   l'assicuratore   del
 danneggiante,  possa  essere  riferita  all'art.  4  della  legge  n.
 39/1977, invocata dal pretore in  cui  viene  stabilito  il  rimborso
 diretto  alle  regioni del danno per le cure mediche e, prima ancora,
 all'art. 12 del d.-l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge  17
 agosto  1974, n. 386, con il quale venivano trasferiti alle regioni i
 compiti in materia ospedaliera degli enti  previdenziali;  posto  che
 successivamente l'adozione del servizio sanitario nazionale (legge 23
 dicembre 1978, n. 833) ha radicalmente modificato il sistema  con  la
 eliminazione  degli  enti  previdenziali,  essendo  quello delle cure
 mediche e sanitarie un diritto soggettivo del cittadino in ordine  al
 quale  non  assume  rilevanza  alcuna  l'origine  e  la  natura della
 malattia e delle lesioni;
    Rilevato, inoltre, che oltre che all'assicuratore il ristoro della
 spesa viene richiesto anche al presunto responsabile Mazzi Otello nei
 confronti  del  quale  non si porrebbe neppure il richiamo all'art. 4
 della legge n. 39/1977, ditalche' sarebbe rilevante nei confronti  di
 questi  soltanto la norma di cui all'art. 9 della legge della regione
 Toscana n. 10/1975 sopra integralmente riportata;
    Ritenuto  che,  di  conseguenza, detta norma regionale si porrebbe
 come creatrice del diritto  al  recupero  delle  spese  sanitarie  e,
 quindi,  correlativamente,  dell'obbligazione  del pagamento a carico
 del responsabile dell'evento da cui la  malattia  e  le  lesioni;  in
 sostanza  derivando  da  tale norma la modifica o l'ampliamento delle
 ipotesi di responsabilita' per fatto dannoso di cui agli artt. 2043 e
 segg.  del  cod.  civ.;  che  sia in tal senso, sia in ogni senso, la
 norma della legge regionale in discorso appare in  contrasto  con  la
 norma  dell'art.  117  della  Costituzione  in  cui  e' affidata alla
 legislazione  regionale  la  materia  dell'assistenza   sanitaria   e
 ospedaliera   alla   quale   non   puo'  ricondursi  qualsiasi  altra
 situazione,   seppure   collegata,   come   quella   relativa    alla
 responsabilita'  per  danni  o,  comunque,  alla ripartibilita' delle
 spese sanitarie e ripetitibilita' a carico di altri soggetti  essendo
 invece  la legislazione regionale vincolata, per effetto dello stesso
 art. 117 della Costituzione al  rispetto  dei  principi  fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato nonche' ad evitare il contrasto con
 l'interesse  nazionale  e  con   quello   di   altre   regioni;   che
 l'introduzione  del  principio  suddetto  ad  opera di una regione: o
 produrrebbe l'eguale applicazione anche in favore di ogni altro  ente
 regione   indipendentemente   dalle  singole  previsioni  legislative
 regionali,  con  cio'  assumendo  valore  nazionale,  o   produrrebbe
 diseguaglianza  di  trattamento tra cittadini a seconda della regione
 interessata  (in  base  alla  localizzazione  della   spedalizzazione
 rimborsabile);
    Ritenuto pertanto la necessita' di deferire la questione al vaglio
 del giudice costituzionale;